Normative

CONTROLLO ACQUE

  1. Unità immobiliari (condomini)
  2. Centri di ristorazione, aziende alimentari, hotel e alberghi
  3. Piccole medie imprese

Normative di riferimento:

Unità immobiliari (condomini)

2014-10-28_105900Le nuove disposizioni normative riguardanti le analisi delle acque potabili in accordo al D.Lgs n. 31 del 02/02/2001, pur non obbligando il condominio ad analizzare le acque interne ad uso potabile, ammettono una responsabilità civile dell’amministratore nella loro gestione, dovendo esse rispettare i parametri di conformità fino al rubinetto del singolo condomino. Tale analisi viene effettuata dopo il punto di consegna (cioè il contatore) ed è sufficiente una sola analisi anche dove esistano più colonne. I controlli dovrebbero essere effettuati ogni qual volta vi sia motivo di ritenere che durante la fase di trasporto dal contatore all’utenza le caratteristiche dell’acqua possano essere alterate. L’autoclave rappresenta a tutti gli effetti un impianto di trattamento dell’acqua, essendo fornita di filtro meccanico e, pertanto, ricade nel regolamento tecnico indicato nel Decreto Ministeriale n.443/1990. Per di più l’autoclave è fornita di un serbatoio di raccolta che rappresenta a tutti gli effetti una cisterna fissa o un contenitore da sottoporre a manutenzione. Pertanto l’acqua che fuoriesce dall’autoclave si deve considerare un’acqua trattata e raccolta in cisterna, la cui regolamentazione sanitaria con relativi parametri di riferimento è descritta nel D.Lgs n.31/2001, ma che assume le caratteristiche di un alimento, come stabilito dal Regolamento CE 178/2002, nel momento in cui viene messa a disposizione del consumatore finale (vedi punto 11.Acque in contenitori – Circolare Regione Lombardia n.15/SAN/2004 riportata in “Normativa”). Poiché gli alimenti sono sottoposti agli adempimenti previsti dal D.Lgs n.193/2007 (vedi “Normativa”), ecco che risulterebbe necessario predisporre un piano di autocontrollo dell’acqua interna al condominio ogni qual volta vi sia la presenza dell’autoclave.

In accordo al Dlgvo n. 31 del 02-02-2001, propone di eseguire con ricadenza annuale la ricerca dei parametri minimi delle acque potabili condominiali, indicati nei “controlli di routine”. Si precisa che comunque sussiste l’obbligo del controllo dell’acqua qualora nel condominio siano presenti: a- strutture aperte al pubblico quali palestre, studi professionali di ogni genere (quali per esempio: dentisti, medici, avvocati, ecc.), sedi di società, negozi di ogni tipo; b- strutture che trattino alimenti e/o bevande quali pastifici, gelaterie, negozi alimentari, bar, ristoranti.

Infine consigliamo in tutti i condomini che abbiano la presenza di acqua calda centralizzata e/o impianti di condizionamento centralizzati di eseguire la ricerca di Legionella spp in conformità al Documento di linee-guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi del 04/04/2000 riportato in “Normative”. Ricordiamo che la Legionellosi, malattia che può essere mortale, si trasmette per via aerogena (aerosol) e quindi i principali punti di diffusione “domestica” del germe sono rappresentati da: 1) vapori caldi emanati da doccie e bagni; 2) aria contaminata erogata dai diffusori di mandata degli impianti di condizionamento e dai fan coil (anch’essi controllabili da LegionellaStop).

 

Centri di ristorazione, aziende alimentari, hotel e alberghi

Le nuove disposizioni normative riguardanti le acque destinate al consumo umano, in accordo al D.Lgs n. 31 del 02/02/2001, obbligano il titolare ed il gestore degli edifici e delle strutture che 2014-10-28_105757forniscono acqua al pubblico ad assicurare che i valori di parametro fissati nell’allegato I della legge, rispettati al contatore, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriresce dal rubinetto (vedi art.5 comma 2 parte seconda del D.Lgs n. 31/2001 riportato in “Normative”). Sussiste pertanto l’obbligo di far verificare la conformità dell’acqua fornita al pubblico consumo da parte del titolare e del responsabile della gestione dell’edificio.

Tutti i centri di ristorazione, le aziende o industrie alimentari come intese nel D.Lgs n.193/2007 (vedi “Normative” – in pratica tutti coloro che hanno a che fare con gli alimenti, anche i semplici magazzini e i trasportatori) e le strutture ricettive (hotel, alberghi, pensioni, meublè, ecc.) devono provvedere a conformarsi a tali disposizioni normative.

Ricordiamo che l’art 19 del D.Lgs n. 31/2001 sancisce che “Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione alle disposizioni di cui all’art. 4 comma 2 è punito con sanzioni amministrative pecuniarie da € 10.330,00 a € 61.975,00”. Inoltre “la violazione dell’art. 5 comma 2 secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165,00 a € 30.987,00”. I dati relativi ai controlli effettuati devono essere trattenuti per almeno cinque anni a disposizione degli organismi pubblici di controllo. In caso contrario la violazione dell’ art.19 comma quarto bis, comporta la sanzione amministrativa da €. 5.165,00 a € 30.987,00.

Piccole medie imprese

2014-10-28_105848Le piccole e medie imprese sono tenute ad eseguire i controlli delle acque nere secondo il Dlgvo n. 152/1999 in base alle proprie caratteristiche di scarico, e sono tenute ad eseguire i controlli delle acque potabili secondo il D. Lgs. n. 31 del 02-02-2001, fornendo tali acque al consumo pubblico e dei propri dipendenti. I controlli che devono essere eseguiti per ottemperare a quest’ultimo Decreto sono quelli già segnalati in precedenza (vedi art.5 comma 2 parte seconda del D.lgvo n.31/2001 riportato in “Normativa”).

 

CONTROLLO ALIMENTI E BEVANDE – HACCP

Normative di riferimento:

  • D.Lgs 93/07
  • Reg.CE 852/04 853/04 854/04 2073/05 1881/06 1162/09

Il sistema di controllo, obbligatorio per Legge, si estende a tutte le aziende che trattano di alimenti e bevande, ovvero

  • Industrie agro-alimentari di ogni tipo e dimensione
  • Ristorazione Collettiva: aziende di gestione, mense scolastiche, aziendali e ospedaliere pubbliche e private, fast food, ristoranti, gastronomie
  • Pasticcerie e gelaterie
  • Macellerie e centri carni
  • Pescherie e centri ittici
  • Bar
  • Hotel, alberghi che offrono anche solo le prime colazioni, piccoli negozianti, semplici depositi magazzino alimentari, autotrasportatori di alimenti
  • Supermercati e grande distribuzione
  • Industrie di produzione di bevande e acque potabili

Oltre alla stesura dei piani di autocontrollo con relativi Manuali, siamo autorizzati ad effettuare prelievi ed analisi nell’ambito dei sistemi di autocontrollo.

LegionellaStop  è in grado di offrire i propri servizi non solo ad aziende di produzione CEE di ogni tipo, ma anche ad industrie che esportano negli USA (METODICHE FDA ACCREDITATE).

 

CONTROLLO DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Normative di riferimento:

  • Ambiente di Lavoro: Legge n.81/08. 7

Grazie ad un team altamente specializzato, LegionellaStop è in grado di eseguire ogni tipo di analisi ambientale, compresa la ricerca di Legionella spp nell’ambiente di lavoro sottoposto a climatizzazione e negli impianti di condizionamento.

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