Nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 con acque destinate al consumo umano si intendono “le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori” e per “le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale“.
Mentre con impianto di distribuzione domestico (come nel caso dei condomini) si intende “le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione”. (art.2 D.Lgs.n.31/2001)
L’analisi dell’acqua potabile è un aspetto della sicurezza alimentare che non deve essere mai sottovalutato data la sua grandissima importanza. Come ben sappiamo, nelle nostre case ogni giorno arriva acqua potabile tramite il sistema idraulico ma, per poterla bere con sicurezza, dobbiamo essere certi che ogni controllo sia stato effettuato a monte.
In Italia la legge che regola l’analisi delle acque potabili è il D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2013, il quale si prefigge come obiettivo principale quello di assicurare la salute delle persone da eventuali sostanze pericolose presenti nelle acque. Questo decreto stabilisce che l’acqua che noi riceviamo nelle nostre case deve essere controllata sia a livello chimico sia a livello microbiologico, così da eliminare ogni possibile danno per la salute.
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La norma, poi, si preoccupa di stabilire che, oltre alle acque domestiche, i controllo vanno effettuati anche su tutte quelle acque utilizzate nell’industria alimentare, al fine di evitare contaminazioni derivate dal contatto di cibi con acque malsane.
Per acque potabili destinate al consumo umano, il decreto stabilisce che bisogna intendersi tutte quelle acque che verranno utilizzate come bevanda dagli essere umani; a prescindere dalla loro origine e dalla modalità del loro trasporto (acquedotto, container, botti o bottiglie) le analisi delle acque andranno effettuati secondo quanto previsto dalla legge.
Per il settore alimentare, il Decreto intende per acque potabili quelle utilizzate per la produzione di cibi e bevande, oppure quelle utilizzate per la conservazione o la trasformazione degli alimenti.
L’analisi dell’acqua potabile destinata al consumo umano deve quindi essere assicurata a tutti i livelli e in tutti i casi in cui può entrare in contatto con l’uomo. Le analisi chimiche e biologiche devono, perciò, eliminare ogni possibile sostanza pericolosa per la salute dell’uomo. I livelli, considerati accettabili, di sostanze nelle acque sono stabiliti per legge e non possono essere superati, a prescindere dalla tipologia di acqua o dalla modalità di trasporto della stessa.